Ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione, fermi i requisiti prescritti dallo Statuto, decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio.

La delibera di ammissione viene annotata nel libro dei soci e comunicata all’interessato.

La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio dichiarato dal richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni da quello in cui la domanda sia pervenuta, con modalità che garantiscano data certa, alla Banca. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l’aspirante socio può proporre istanza di revisione al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri.

Requisiti per l’ammissione a socio BAPS

1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11, primo comma.
2. Possono inoltre far parte della Società:
a) le persone giuridiche;
b) le società di ogni tipo;
c) i Consorzi di Garanzia Fidi;
d) i Consorzi, le Associazioni ed altri Enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria;
e) gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo del Risparmio.
3. I soggetti di cui al comma precedente debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Chi intende diventare Socio deve, a mezzo di certificazione o comunicazione dell’intermediario presso cui intrattiene il relativo conto, comprovare alla Società la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni sottoscritte ovvero acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto o richiesta dalla Società in generale.
2. Ai fini dell’ammissione a Socio è richiesta la certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% per periodi di tempo predeterminati. La presente previsione si applica esclusivamente ai nuovi titolari di azioni, purché non acquisite a titolo di successione ereditaria in applicazione dell’art. 13, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il presente comma.
3. Coloro che sono stati ammessi a Socio successivamente alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il precedente comma e che non erano a tale data già titolari di azioni, al fine di conservare la qualità di Socio, devono mantenere in via continuativa la titolarità del numero di azioni ivi indicato. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all’interessato.
4. Le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate e devono essere state versate le eventuali quote di conguaglio, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini dell’ammissione a Socio, la Società può altresì richiedere il versamento di una somma a titolo di spese, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto e ottenuto l’ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
7. La cessione da parte del Socio dell’intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.
8. I minori possono essere ammessi quali Soci a richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne abbia comunque la rappresentanza.

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all’interesse della Società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci e comunicata all’interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio dichiarato dal richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni da quello in cui la domanda sia pervenuta, con modalità che garantiscano data certa, alla Società.
3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l’aspirante Socio può proporre istanza di revisione al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 47 del presente Statuto.

1. La qualità di Socio si acquista con l’iscrizione nel libro Soci, adempiute le formalità prescritte.

1. Non possono essere Soci della Banca gli interdetti, gli inabilitati, coloro che sono assoggettati a procedura di liquidazione giudiziale nonché coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. I Soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 15.